Cosa è il Digital Markets act (Reg. UE 1925/2022) il regolamento UE che stravolgerà il mercato dei servizi digitali.
L’Unione Europea, per mezzo del Parlamento Europeo e del Consiglio su proposta della Commissione europea, ha emanato il Digital Markets Act (Regolamento UE 1925/2022), attraverso questo regolamento l’UE vuole tutelare e assicurare il corretto funzionamento del mercato comunitario.
L’Unione individua due categorie di soggetti deboli e considerati meritevoli di tutela: l’utente commerciale, che produce e vende servizi digitali sulle piattaforme online, e l’utente finale che è il consumatore, il quale acquista ed è destinatario diretto dei servizi offerti dagli imprenditori.
La normativa in commento mira ad integrare gli articoli 101 e 102 del TFUE in materia di concorrenza. La prima norma vieta tutti gli accordi tra imprese idonei a restringere o falsare la concorrenza, considerati nulli di diritto (ad esempio i cartelli); in secondo luogo, l’art. 102 TFUE vieta l’abuso di una posizione dominante da parte delle imprese. La norma in commento non impedisce il possesso di una posizione dominante sul mercato, ma il suo esercizio in modo abusivo quale comportamento idoneo ad ostacolare la libera concorrenza sullo stesso.
Quindi, come affermato nel considerando (11) del regolamento, l’obiettivo è quello di garantire che i mercati in cui sono presenti imprese che detengono una posizione economica forte siano equi e contendibili.
Definizione di gatekeeper
Questo complesso di norme colpisce direttamente le c.d. ‘’Big tech’’ ree, secondo gli organi dell’Unione, di avere una posizione economica forte sul mercato, le quali vengono definite dal Regolamento quali ‘’gatekeeper’’.
In italiano gatekeeper assume il significato di ‘’guardiano’’ o ‘’sorvegliante’’, questo status viene attribuito ad aziende come Apple, Google, Microsoft, Meta, Tiktok, Amazon che secondo l’Unione Europea controllerebbero e limiterebbero di fatto l’accesso ai mercati dei servizi digitali (ad esempio i servizi forniti su app store di Apple, oppure Google play store) esercitando una posizione economica dominante su di essi.
Queste aziende assumono un ruolo di intermediazione essenziale tra l’utente commerciale e l’utente finale, si pensi al caso di una startup innovativa creatrice di un’applicazione che, per arrivare ai consumatori, deve passare per forza dai market store di Apple o Google pagando loro commissioni elevate.
Secondo l’Unione le big tech offrirebbero condizioni inique sia alle imprese commerciali che ai consumatori esercitando un controllo sull’accesso ai servizi digitali.
L’art. 3 del DMA fissa dei requisiti dimensionali che deve avere un’impresa per rientrare nella definizione di gatekeeper. In particolare, l’azienda deve raggiungere un fatturato annuo nell’Unione pari o superiore a 7.5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari ovvero un valore di mercato di 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio, deve avere almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile e almeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua.
Gli obblighi imposti dall’UE
Il DMA, dunque, ha imposto degli obblighi ben precisi in capo ai gatekeepers, questi sono previsti dagli artt. 5,6,7 e 8 del Regolamento in parola. Tali obblighi spaziano dal trattamento dei dati degli utenti, all’offerta dei servizi e prodotti da parte degli utenti commerciali.
In particolare, la più colpita dal Regolamento può dirsi sicuramente Apple in quanto il suo ecosistema è da sempre quello più chiuso e che permette meno agli utenti di personalizzare la propria esperienza d’uso. L’azienda da sempre ha adottato questa strategia per tutelare i consumatori in quanto, a detta della stessa, aprire il suo sistema operativo potrebbe comportare l’esposizione a virus e malware.
Le sanzioni
In caso di mancato rispetto della normativa l’art. 30 del Regolamento prevede la possibilità per la Commissione di irrogare un’ammenda fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa o fino al 20% in caso di violazioni ripetute.
Il caso Apple
Vediamo nello specifico cosa ha dovuto fare Apple per conformarsi alla direttiva.
In primo luogo, e questa costituisce una novità assoluta per l’azienda di Cupertino, Apple ha dovuto dare agli utenti (sia commerciali che finali) la possibilità di installare store di applicazioni alternativi all’App Store originale sui propri dispositivi (c.d. sideloading): questa misura è consentita solo all’interno del mercato comunitario.
Secondo l’Unione, Apple esercitava una forte posizione economica in quanto gli utenti commerciali potevano pubblicare le proprie applicazioni solo su App Store di Apple, essi non avevano alternative e dovevano addirittura pagare altissime commissioni sugli introiti (pari al 30%) ad Apple.
Con l’entrata in vigore del regolamento UE sui mercati digitali, gli sviluppatori di app potranno pubblicare la propria applicazione anche su market alternativi. Attraverso questa misura l’UE garantisce il diritto alla concorrenza consentendo agli sviluppatori di scegliere dove pubblicare le proprie applicazioni, magari scegliendo store alternativi con commissioni minori rispetto a quelle dovute ad Apple.
In secondo luogo, Apple non dovrà imporre ai propri utenti di utilizzare un determinato strumento di pagamento, ma dovrà consentire l’utilizzo di strumenti alternativi (si pensi a Paypal, Satispay ecc.). Più precisamente, la misura riguarda la tecnologia NFC, Apple dovrà aprirla in favore degli utenti commerciali e non sarà più esclusiva del servizio ‘’Apple Pay’’. Con tecnologia NFC si intende lo strumento che ci consente oggi di pagare comodamente negli esercizi commerciali appoggiando lo smartphone al POS, al fine di sfruttare le carte di credito emesse dalle banche.
Infine, la casa di Cupertino è stata obbligata a dare agli utenti la possibilità di scegliere il browser di default, prima i consumatori potevano solamente scaricare browser alternativi, ma non potevano impostarli quali strumenti principali di utilizzo. Per intenderci, prima del DMA, se l’utente riceveva un link su whatsapp questo veniva aperto solo su Safari, ora invece l’utente è libero di scegliere quale browser utilizzare.
Dott. Francesco Laface

