La responsabilità degli enti: il D.Lgs 231/2001 e il caso Uber eats
Con l’avvento del D.Lgs 231/2001 è possibile porre a carico degli enti una responsabilità amministrativa e penale, a seguito di reati commessi dal proprio organo amministrativo e/o dirigenziale e dei suoi dipendenti o terzi mandatari, qualora gli stessi siano stati realizzati nell’interesse o vantaggio della stessa impresa.
In ogni caso l’ente può sottrarsi a tale responsabilità dimostrando di aver adottato un idoneo modello organizzativo e gestionale così come descritto dal Decreto.
Il D.Lgs 231/2001 è la normativa che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti derivante da illeciti dipendenti da reati commessi da organi di amministrazione, di direzione o terzi mandatari, qualora vengano realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa.
La finalità del decreto è dunque quella di individuare in concreto quali categorie di persone o organi facenti parte di un ente, rispondono in caso di commissione di un reato. Perciò, tale normativa viene riconosciuta come facente parte della categoria di norme cosidette di “diritto penale in bianco”, dal momento che va comunque integrata con gli articoli del codice penale.
Enti interessati
Gli enti ai quali fa riferimento il decreto sono sia quelli forniti di personalità giuridica, ovvero con un’autonomia patrimoniale perfetta (es: società di capitali), che quelli che ne sono privi (es: associazione non riconosciuta) ; non si applica invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché a quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e le imprese individuali.
L’ente deve avere la propria sede principale in Italia e nei suoi confronti non deve procedere lo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
Quando l’ente è responsabile?
La responsabilità dell’ente sussiste qualora i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio siano commessi da:
- coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’intero ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sopra.
- La responsabilità dell’ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- In ogni caso, questa viene esclusa per l’inosservanza dei suddetti obblighi, qualora si provi che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stato omessa o insufficiente vigilanza da parte di un autonomo organismo con poteri di iniziativa e controllo;
- il modello di organizzazione, gestione controllo sia idoneo a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e che lo stesso prevede – in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta – misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L’ente si considera inoltre responsabile qualora non si identifichi l’autore del reato o quando quest’ultimo non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
Salvo che la legge disponga diversamente infatti, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
Il modello organizzativo
Il D.Lgs 231/2001 si rende innovativo poiché descrive un modello organizzativo, di gestione e di controllo – delineandone le caratteristiche che deve possedere – in modo tale che tutti gli enti possano dotarsene in maniera uniforme tra loro. Secondo tale modello proposto dalla norma, l’organo dirigente dell’ente – in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio commissione dei reati – ha il compito di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sull’ idoneità dei modelli atti a prevenire i reati.
Il caso Uber: caporalato digitale
Di recente, il Tribunale di Milano – con decreto del 27 maggio 2020 – ha imposto alla società Uber Italy S.r.l. (Uber eats, società di food delivery) di adottare il modello organizzativo proposto dal D.Lgs 231/2001 in quanto lo stesso Tribunale ha accusato la società di caporalato digitale.
Con caporalato digitale si definisce qualunque pratica di sfruttamento illegale della forza lavoro dove le prestazioni lavorative richieste ai riders prevedevano una costante disponibilità ad effettuare le consegne.
Tale impegno non corrispondeva ovviamente al salario percepito. La società non retribuiva infatti i riders per il tempo in cui prestavano la loro disponibilità ad effettuare eventualmente altre consegne dopo quella già espletata, ricevendo gli stessi un compenso parametrato alle sole consegne concluse.
Dunque, a fronte di tale ammonimento, il Tribunale di Milano ha deciso di imporre alla società imputata di adottare i criteri previsti dalla normativa in esame e norme di comportamento atte a sopprimere l’ingiusta pratica di sfruttamento dei lavoratori e di conseguenza a prevenire i reati che eventualmente la società può commettere in quell’area.
Sanzioni
Le sanzioni previste dalla normativa concernenti gli illeciti amministrativi sono di molteplice natura. Sono previste infatti sanzioni di natura pecuniaria e/o di natura interdittiva (quali ad esempio l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e così via).
In particolar modo le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per il quali sono espressamente previste o quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e lo stesso è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
Tali sanzioni possono non essere irrogate nel caso in cui:
- l’ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente operato in tal senso;
- l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Un’altra sanzione prevista è la pubblicazione della sentenza.
Avv. Milena Maria Oggiano

